
7 Giugno 2026
Come riscattare il fondo pensione: guida alla fiscalità
Il fondo pensione offre cinque vie di prelievo durante la fase di accumulo, ognuna con regole e aliquote diverse.
La scelta della modalità di riscatto incide in modo significativo sul carico fiscale complessivo: è essenziale individuare la modalità applicabile in base alla propria situazione previdenziale per non rinunciare al vantaggio fiscale che ha reso conveniente l’adesione.
Le cinque vie di riscatto del fondo pensione
Le opzioni disponibili sono regolate dal D.Lgs. 252/2005 e si dividono in tre famiglie: anticipazioni durante il rapporto di iscrizione, riscatti per perdita dei requisiti o particolari situazioni, prestazione finale al pensionamento.
LE CINQUE VIE DI RISCATTO
| Causale | Percentuale | Anzianità minima | Tassazione |
|---|---|---|---|
| Spese sanitarie gravi | fino al 75% | 0 anni | 15% → 9% (sostitutiva) |
| Acquisto/ristrutturazione prima casa | fino al 75% | 8 anni | 23% |
| Ulteriori esigenze (libere) | fino al 30% | 8 anni | 23% |
| Riscatto per perdita requisiti (cambio lavoro) | 100% | 0 anni | 23% |
| Inoccupazione > 48 mesi | 100% | 0 anni | 15% → 9% (sostitutiva) |
| Pensionamento | fino al 50% in capitale + rendita | — | 15% → 9% (sostitutiva) |
Anticipazioni: prelevare senza chiudere il fondo

L’anticipazione permette di attingere ai risparmi previdenziali per esigenze previste dalla normativa senza interrompere il percorso. Le tre causali sono:
- Spese sanitarie gravi: 75%, tassazione 15%-9%, nessun vincolo di anzianità.
- Prima casa: 75%, tassazione 23%, dopo 8 anni.
- Ulteriori esigenze: 30%, tassazione 23%, dopo 8 anni.
L’anticipazione non chiude la posizione: il capitale residuo continua a essere investito secondo il comparto scelto.
Riscatto per perdita dei requisiti: 100% al 23%
Quando si interrompe il rapporto di lavoro con il datore che dava accesso al fondo (tipico dei Fondi di Categoria con vincolo CCNL), si parla di “perdita dei requisiti di partecipazione”. In questo caso si può richiedere il riscatto del 100% del capitale, con tassazione fissa al 23%.
È generalmente l’opzione fiscalmente meno vantaggiosa: si rinuncia al vantaggio della tassazione sostitutiva (9-15%) della prestazione finale. Va valutata solo in caso di reale necessità di liquidità.
Come lavoriamo noi di Finanza Semplice SCF
Siamo una Società di Consulenza Finanziaria iscritta all’Albo OCF sezione SCF. Veniamo pagati solo dai nostri clienti, mai dalle case prodotto: non vendiamo polizze, fondi o PIP, non riceviamo provvigioni. Quando ti aiutiamo a pianificare il riscatto o il trasferimento del fondo pensione i nostri consigli sono al 100% nel tuo interesse.
Posizione silente e trasferimento: due alternative al riscatto

Quando si interrompe il rapporto di lavoro, il riscatto non è l’unica scelta. Ci sono due alternative spesso più convenienti.
Posizione silente: mantieni la posizione nel fondo originario senza nuovi versamenti. Il capitale continua a essere investito e si rivaluta secondo il comparto scelto. L’anzianità fiscale continua a maturare: il tempo trascorso nel fondo si conserva ai fini della scaletta 15% → 9%.
Trasferimento: dopo 2 anni di permanenza nel fondo originario, puoi trasferire la posizione a un altro fondo (Negoziale, Aperto, PIP) senza tassazione e mantenendo l’anzianità maturata. È una soluzione frequentemente adottata da chi cambia settore o fondo e vuole aderire al nuovo Fondo di Categoria, o da chi vuole spostarsi su un fondo con costi più bassi.
Per il confronto tra le tre forme di fondo pensione c’è la guida al Fondo Pensione Negoziale, Aperto e PIP.
Tassazione 15% → 9% in 35 anni: come funziona la scaletta

La tassazione sostitutiva della prestazione del fondo pensione parte dal 15% dal sedicesimo anno di iscrizione. Scende dello 0,30% per ogni anno aggiuntivo, fino al minimo del 9% dopo 35 anni di partecipazione.
Esempio: chi ha aderito a 30 anni e va in pensione a 67 raggiunge i 37 anni di iscrizione: aliquota al 9%. Chi aderisce a 50 anni e va in pensione a 67 arriva a 17 anni di iscrizione: aliquota intorno al 14,4% (15% − 0,30% × 2 anni oltre il 15°). L’esempio è puramente illustrativo e non sostituisce il calcolo individuale.
La scaletta non si applica ai riscatti per perdita requisiti (23% fissa) e non si applica alle anticipazioni per prima casa o ulteriori esigenze (23% fissa). Si applica invece a: spese sanitarie, inoccupazione oltre 48 mesi, prestazione finale al pensionamento. La scaletta si applica solo alle prestazioni e ad alcune tipologie di anticipazioni.
Per il dettaglio sui tre vantaggi fiscali del fondo pensione (deducibilità + accumulo + uscita) c’è la guida alla tassazione del fondo pensione.
Per il confronto con il riscatto del TFR aziendale c’è la guida al riscatto del TFR e l’approfondimento sulla pensione integrativa.
AVVERTENZE
Le aliquote di tassazione, le quote ammissibili e le condizioni di anzianità sono confermate al momento della redazione sulla base del D.Lgs. 252/2005 e della Legge di Bilancio 2026. Le condizioni specifiche del singolo fondo (Note Informative, Regolamento) possono prevedere requisiti integrativi e vanno verificate caso per caso.
Domande frequenti
A cura di Andrea Ballantini, Consulente Finanziario Indipendente iscritto all’Albo OCF con matricola: 627138
