
7 Giugno 2026
Novità previdenza complementare 2026: cosa cambia
Nel 2026 entrano in vigore importanti modifiche al sistema della pensione integrativa: il silenzio assenso TFR a 60 giorni dal 1° luglio, l’innalzamento della deducibilità a 5.300€/anno (Legge 199/2025) e la portabilità completa del contributo datoriale dal 31 ottobre 2026 (Legge 50/2026).
A questi si aggiungono novità sulla fase di erogazione e sulla tutela patrimoniale, che completano il quadro di riferimento per chi pianifica la propria previdenza complementare.
Silenzio assenso TFR: 60 giorni dal 1° luglio 2026

Dal 1° luglio 2026, per i neoassunti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici), il termine per decidere cosa fare con il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) si accorcia: il termine passa da sei mesi a 60 giorni.
- 60 giorni per decidere dall’assunzione.
- Se non scegli, il TFR confluisce automaticamente nel fondo pensione di categoria previsto dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) applicato.
- Per tenerlo in azienda serve una dichiarazione esplicita.
Per chi ha già scelto di lasciarlo in azienda anni fa, la nuova norma non si applica retroattivamente: la scelta passata resta valida. Per il confronto completo c’è la guida TFR in azienda o nel fondo pensione.
Deducibilità a 5.300€/anno (Legge 199/2025)
Dal 1° gennaio 2026, il limite di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare è salito da 5.164,57€ a 5.300€/anno (Legge 199/2025, Legge di Bilancio 2026).
I contributi versati riducono direttamente l’imponibile IRPEF. Il risparmio fiscale dipende dallo scaglione di reddito:
- 23%: risparmio massimo annuo fino a 1.219€
- 33%: fino a 1.749€
- 43%: fino a 2.279€
Il risparmio effettivo dipende dall’aliquota marginale individuale.
Per il dettaglio dei tre vantaggi fiscali (deducibilità in entrata + 20% in accumulo + 9-15% in uscita) c’è la guida alla tassazione del fondo pensione.
Portabilità contributo datoriale dal 31 ottobre 2026

In base alla normativa precedente, il contributo del datore di lavoro era vincolato al fondo pensione di categoria previsto dal CCNL. Se il lavoratore trasferiva la posizione verso un Fondo Pensione Aperto o un PIP, perdeva il diritto al contributo datoriale.
Dal 31 ottobre 2026, la Legge 50/2026 (conversione del DL PNRR) introduce la portabilità completa: il lavoratore può trasferire la propria posizione verso qualsiasi forma di previdenza complementare conservando il diritto al contributo datoriale. Il datore continuerà a versarlo sul fondo scelto autonomamente dal dipendente.
La data di entrata in vigore, inizialmente prevista al 1° luglio 2026, è stata posticipata al 31 ottobre 2026 da un’integrazione successiva della stessa Legge 50/2026. L’effettiva operatività dipenderà dalle istruzioni applicative successive.
Adesione automatica con life-cycle di default
In coerenza con il silenzio assenso, l’adesione automatica al fondo di categoria comporta in genere l’iscrizione al comparto life-cycle come investimento di default. Questa linea sposta gradualmente la posizione tra comparti diversi: più azionaria nei primi anni di carriera, più obbligazionaria man mano che ci si avvicina alla pensione.
L’obiettivo è massimizzare i rendimenti potenziali quando l’orizzonte temporale permette di assorbire la volatilità dei mercati, e proteggere il capitale negli anni più vicini al pensionamento. L’aderente può comunque modificare il comparto in qualsiasi momento.
Come lavoriamo noi di Finanza Semplice SCF
Siamo una Società di Consulenza Finanziaria iscritta all’Albo OCF sezione SCF. Veniamo pagati solo dai nostri clienti, mai dalle case prodotto: non vendiamo polizze, fondi o PIP, non riceviamo provvigioni. Quando ti aiutiamo a integrare le novità 2026 nella tua pianificazione previdenziale i nostri consigli sono al 100% nel tuo interesse.
Rendita a durata definita e ritiro in capitale fino al 60%

Sul fronte della fase di erogazione, la manovra 2026 conferma due opzioni di payout:
- Capitale fino al 60% del montante in unica soluzione, con il restante 40% trasformato in rendita mensile.
- Rendita a durata definita basata sulla speranza di vita: a differenza del vitalizio classico, in caso di decesso il capitale residuo viene liquidato integralmente ai beneficiari designati.
La rendita a durata definita risponde a una delle principali criticità percepite dagli aderenti: il timore di “perdere” il capitale in caso di decesso prematuro all’inizio della fase di erogazione.
RITA: l’uscita anticipata con il fondo pensione
La RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) resta confermata anche nel 2026 come strumento privato di uscita anticipata. Consente di percepire a rate il capitale del fondo pensione prima della pensione INPS, in due scenari principali: vicinanza alla pensione di vecchiaia (entro 5 anni) o disoccupazione prolungata (>24 mesi).
Tassazione agevolata identica alla prestazione FP normale: 15% scendente al 9% dopo 35 anni di iscrizione. Per il quadro completo c’è la guida alla pensione anticipata 2026 che approfondisce anche la RITA tra le vie d’uscita.
AVVERTENZE
Le date, i limiti di deducibilità e le novità descritte sono confermate al momento della redazione (maggio 2026) sulla base delle fonti istituzionali disponibili. Aggiornamenti normativi successivi possono modificare le soglie e i meccanismi descritti. Per i casi specifici è sempre opportuna la verifica con un patronato qualificato o con la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione).
Domande frequenti
A cura di Andrea Ballantini, Consulente Finanziario Indipendente iscritto all’Albo OCF con matricola: 627138
